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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe


Contenuti disponibili:


Verbale di valutazione del’OIV 2014

Inserito il 23.09.2015

Il nucleo di valutazione (OIV) verifica lo stato delle performance degli uffici e dei dirigenti. Allegati Documento Nucleo valutazione 2014 (144 kB)




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